Articolo 1
E' costituito un Comitato avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.460, sotto la denominazione : “ COMITATO INNOVA – ONLUS “.
La durata è fissata a tempo indeterminato.
Articolo 2
Il Comitato ha sede in Roma, attualmente in via Augusto Bevignani n.9.
Articolo 3
Il Comitato ha quale scopo quello di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale tramite lo svolgimento di attività di sensibilizzazione, di promozione e d'indirizzo nonché d'attuazione inerenti alla raccolta di fondi da destinare ad attività di ricerca scientifico-medica, alla ricerca traslazionale in ambito farmaceutico, di Bioe Nano-Medicina, ed in particolare alla ricerca medica indirizzata alla lotta contro i tumori e le malattie di particolare interesse sociale, ed allora diagnosi e cura,nonchè alla beneficenza.
A tal fine il Comitato intende proporsi nell'ambito del territorio italiano ed internazionale quale attiva presenza qualificata a rappresentare una struttura di servizio per tutti coloro, individui, Fondazioni, Associazioni ed Enti, che sono e saranno interessati al conseguimento nelle predette finalità.
Il comitato non svolgerà attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. L.vo n.460/1997.
Il Comitato non distribuirà, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Il Comitato si obbliga ad impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Il Comitato si obbliga a devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazione non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Il Comitato si obbliga a redigere il bilancio o rendiconto annuale.
Il Comitato disciplinerà in modo uniforme il rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Il Comitato assicurerà l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale “ o dell'acronimo “ONLUS”.
Per la realizzazione dei propri fini statutari, nel rispetto delle leggi vigenti, il Comitato potrà intraprendere tutte quelle iniziative che riterrà più opportune, compreso lo svolgimento di attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse nonché marginali.
Ciò potrà avvenire attraverso una serie di iniziative ed attività, quali:
--- la ricerca di contributi, sovvenzioni, beni mobili ed immobili da enti, da sponsor e da privati per la realizzazione degli scopi del Comitato;
--- la stipulazione di accordi con persone ed enti, sia pubblici che privati, per il sostegno delle finalità del Comitato;
--- l'organizzazione di conferenze e incontri e l'utilizzazione di ogni mezzo ritenuto opportuno per pubblicizzare l'iniziativa, campagne di sensibilizzazione mediante petizioni e sottoscrizioni e il coordinamento con altre realtà ed associazioni locali, nazionali ed internazionali;
--- l'attuazione di una campagna informativa per la creazione di consensi e per la ricerca di fondi, la promozione di incontri, convegni, studi, manifestazioni pubbliche; la raccolta di fondi a sostegno delle finalità associative; la promozione di reportage, articoli, video, pubblicazione di scritti nonché divulgazione di fonti e di ricerche; l'apertura e gestione di un sito internet dedicato.
Il Comitato svolge la sua attività per il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale a favore della collettività, ed è quindi escluso ogni scopo di lucro.
Il Comitato non potrà perseguire altri scopi e, ai sensi dell'art. 10 lettera C del decreto legislativo n. 460 del 04/12/1997, è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione delle attività direttamente connesse ed integrative.
Nell'ambito della sua compagine, il Comitato formerà quattro gruppi di lavoro in aree diverse di competenza, organizzati in comitati d'area, per il perseguimento dei suoi scopi, e precisamente:
--- Gruppo 1: Finanza e Patrimonio
- preordinato alla raccolta di fondi, liquidità, beni mobili ed immobili, crediti, prestazioni d'opera e tutto ciò che possa servire per l'implementazione del patrimonio del Comitato.
--- Gruppo 2: Ricerca e Trasferimento
- preordinato all'approfondimento scientifico delle linee di ricerca e di sviluppo da finanziare.
--- Gruppo 3: Organizzazione e Gestione
- preordinato a governare la struttura organizzativa del Comitato.
--- Gruppo 4: Comunicazione e Divulgazione
- preordinato a svolgere funzione divulgativa delle attività del Comitato.
Articolo 4
Il Comitato avrà durata sino al momento in cui venga deliberato il suo scioglimento o in caso di impossibilità di conseguimento dello scopo.
L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
Articolo 5
I partecipanti al Comitato si distinguono in organizzatori, promotori e sottoscrittori.
E' “ organizzatore “ chi effettua un' oblazione in favore del Comitato e assume direttamente la gestione dei fondi raccolti.
Gli organizzatori sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione al raggiungimento delle finalità del Comitato.
E' “ promotore “ chi effettua un' oblazione in favore del Comitato e svolge ogni attività per il raggiungimento delle finalità del Comitato e propriamente chi si attiva nella raccolta dei fondi.
E' “ sottoscrittore “ chi effettua un'oblazione in favore del Comitato e non assume alcun ruolo attivo all'interno del Comitato stesso. Il sottoscrittore resta estraneo alle obbligazioni assunte dal Comitato medesimo.
Con il versamento dell'oblazione il sottoscrittore non acquista la qualità di promotore, salvo che non ne faccia espressa richiesta al Consiglio Direttivo, che delibererà in tal senso la sua eventuale ammissione.
I partecipanti al Comitato non avranno diritto ad alcuna retribuzione o compenso per l'attività eventualmente prestata inerente o connessa ai gruppi di lavoro sopra elencati, ma soltanto ad un rimborso delle spese sopportate e riconosciute dal Consiglio Direttivo.
Tutti coloro che – in veste di organizzatori o promotori o sottoscrittori – si impegnano ad effettuare un'oblazione in favore del Comitato, restano obbligati ad effettuarla nei termini nei modi concordati.
Articolo 6
L' amministrazione del Comitato spetta esclusivamente agli organizzatori, i quali, riunendosi nel Consiglio Direttivo, delibereranno all'unanimità il compimento di tutti gli atti di straordinaria amministrazione e specificatamente presteranno consenso unanime – in via esemplificativa – per i seguenti atti: acquistare, vendere, permutare, locare beni mobili ed immobili, effettuare operazioni di investimento temporaneo di liquidità eccedente la normale gestione del Comitato, formalizzare atti di accettazione e rinunzia ad eredità e legati, accettare donazioni di valore superiore a cinquantamila euro, concedere beni immobili in comodato, prestare fideiussioni, costituire ipoteche; tali atti potranno essere compiuti dagli organizzatori solo congiuntamente tra loro.
Gli organizzatori potranno invece agire disgiuntamente per tutti gli atti di ordinaria amministrazione, e dunque, fra l'altro, potranno riscuotere oblazioni, sottoscrivere quietanze e corrispondenza, e comunque potranno compiere individualmente tutti quegli atti che non superino il valore di euro 10.000,00 (diecimila/00), fatta eccezione per l'accettazione delle donazioni fino a 50.000,00 (cinquantamila/00) di valore, salvo diversa successiva deliberazione del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, ad uno dei suoi membri, determinando i limiti delle delega e può deliberare in favore dell'ingresso di nuovi membri del Comitato in qualità di organizzatori.
La durata delle cariche di Presidente e Vice Presidente è annuale.
E' prevista l'alternanza delle cariche.
La nomina alla carica di Presidente e di Vice Presidente spetta al Consiglio Direttivo con decisione presa all'unanimità.
Articolo 7
Il patrimonio del Comitato è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà del :COMITATO INNOVA – ONLUS;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate del COMITATO INNOVA – ONLUS sono cosituite:
– dalle quote associative
– dal ricavato derivante dalla organizzazione di manifestazioni o dalla partecipazione ad esse;
– da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, quali ad esempio:
– fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;
– contributi corrisposti da privati, organizzazioni o enti privati e da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali.
Articolo 8
Nel caso di sopravvenuta impossibilità nel raggiungimento dello scopo, il Consiglio Direttivo delibererà lo scioglimento del Comitato e provvederà a destinare il proprio patrimonio secondo quanto previsto dal precedente art. 3.
Articolo 9
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa rinvio alle norme del Codice Civile e della legislazione vigente in materia di “Comitati”.
Le spese del presente atto sono a carico del Comitato.
Esauriti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 20,20.
Del che ho redatto il presente verbale del quale ho dato lettura al comparente che, da me richiesto lo ha dichiarato in tutto conforme alla sua volontà e con me Notaro lo sottoscrive alle ore 20,22.
Scritto da persona di mia fiducia su tre fogli, per pagine undici e righe cinque di questa.
Roma, lì 15 aprile 2009
Repertorio n 19167
Raccolta n 7265
Notaro Natale Votta - Roma